Art. 6.
(Caratteristiche degli istituti penitenziari e degli edifici dei medesimi).

      1. I detenuti e gli internati hanno diritto ad una presa in carico che garantisca la conoscenza specifica della loro situazione e dei loro bisogni da parte degli operatori penitenziari, indispensabile per attivare tutti gli interventi nei loro confronti.
      2. In funzione del diritto di cui al comma 1, gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo da accogliere un numero non elevato di detenuti o di internati. Gli istituti già esistenti che non rispondono a tali caratteristiche devono essere articolati in reparti distinti in grado di organizzare e di svolgere le attività penitenziarie previste dalla presente legge; in tali strutture può comunque permanere

 

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una direzione unica, che provvede a organizzare e a svolgere le attività che richiedono una gestione unitaria.
      3. Per ogni istituto, secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 7, deve essere stabilita la capienza regolamentare.
      4. È riconosciuto il diritto dei detenuti e degli internati ad un regime di vita che distribuisca la giornata fra periodo notturno di pernottamento e periodo diurno di attività, in modo da evitare eventuali danni fisico-psichici da istituzionalizzazione.
      5. Gli istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale, con funzione di pernottamento, nonché di locali e di spazi per lo svolgimento delle attività in comune, organizzate per consentire, durante il giorno, un regime di vita attivo secondo le prescrizioni della presente legge.
      6. I locali e gli spazi comuni devono essere utilizzati con continuità e integrati con ulteriori spazi, se occorre, per garantire il regime di vita indicato al comma 5.